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Trento, 3 novembre 2006
Disegno di legge
“Modifiche alla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4
(Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica
e della contrassegnazione di prodotti geneticamente modificati),

relative alle PIANTE OFFICINALI”

Relazione

Negli ultimi decenni la legislazione provinciale in materia di agricoltura è stata costantemente aggiornata ed adattata alle trasformazioni colturali e produttive dell'agricoltura di montagna, tentando anche di recuperare e tutelare tradizioni o di valorizzare settori di nicchia. I risultati si sono visti ed in particolare sono state inserite nel circuito produttivo aree in passato emarginate o poco sfruttare. Basti citare le norme sull'agricoltura biologica, sui piccoli frutti, ecc.

Il presente disegno di legge si colloca in questo filone di interventi rendendo possibile la coltivazione, il confezionamento e la diretta commercializzazione al minuto di piante officinali coltivate nelle aziende agricole, in particolare in zone di montagna ed in aziende a coltivazione biologica, ove non sussiste il rischio di contaminazione da fitofarmaci.

L'esigenza è stata manifestata, ad esempio, da aziende e singoli coltivatori della Val di Gresta, ma potrebbe riguardare anche molte altre zone del territorio provinciale, ove l'agricoltura si integra con il turismo ed è già sviluppata la vendita diretta di prodotti da parte degli agricoltori ai consumatori finali.

“Una pianta officinale – così riporta l’enciclopedia on-line Wikipedia - è un organismo vegetale, usato nelle officine farmaceutiche per la produzione di specialità medicinali. Sono considerate piante officinali piante medicinali, aromatiche e da profumo inserite negli elenchi specifici e nelle farmacopee dei singoli paesi. Il numero ed il tipo di piante officinali varia da paese a paese a seconda delle differenti tradizioni. Il più comune utilizzo di piante officinali è quello di correttori del gusto: molti farmaci o preparati farmaceutici hanno originariamente un gusto sgradevole che quindi viene "corretto" con l'aggiunta di sostanze di origine vegetale. Le piante officinali, ad esempio, sono quelle usate per conferire ad uno sciroppo o a caramelle il gusto di fragola, arancia, limone, etc. Nel linguaggio comune spesso si sovrappone l'uso dei termini pianta medicinale con pianta officinale, termini che legalmente indicano due diverse entità; il termine officinale è un termine più ampio ed esclusivamente procedurale, indica cioè quelle piante inserite all'interno di elenchi ufficiali come utilizzabili dalle officine farmaceutiche, a prescindere dal fatto che queste piante abbiano o meno proprietà di tipo medicinale. Il termine pianta medicinale indica invece quelle piante che contengono sostanze utilizzabili direttamente a scopo terapeutico o come precursori in emisintesi che portino a sostanze attive. E' quindi chiaro che una pianta può essere officinale in un paese e non in un altro, a seconda delle regolamentazioni, ma essa sarà una pianta medicinale a prescindere dalle leggi. L'erboristeria è invece un'antica arte che si occupa della conoscenza delle piante (erbe, piante medicinali, officinali, aromatiche e spezie), della loro coltivazione, raccolta, conservazione e commercio a scopi terapeutici (fitoterapia, galenica tradizionale), cosmetici o nutritivi. Sin dalla notte dei tempi le erbe venivano raccolte e preparate per sostenere il benessere e la salute dell'uomo. Inoltre, la loro presenza all'interno di antiche tombe è un indizio che a loro venivano attribuiti poteri magici e soprannaturali. La conoscenza riguardo i trattamenti era trasmessa da una generazione all'altra. Fu nel 3.000 a. C. che comparvero i primi scritti; il più antico è il Papiro Ebers che elenca molte piante, consigli per un loro utilizzo adatto, incantesimi e magie. Nel quarto secolo a.C. Aristotele sosteneva che le piante possedevano un'anima; fu con Ippocrate (460 a.C.) che la scienza cominciò a separarsi dalla magia. Col passare dei secoli il fiorire del commercio portò la ricchezza di nuovi studi e nuove conoscenze. Questo patrimonio culturale, iniziato con l'uso sperimentale delle piante da parte delle popolazioni primitive, è utilizzato dalla scienza moderna che, con i suoi mezzi di ricerca atti ad isolare i principi attivi e ad individuare i meccanismi d'azione delle erbe, ha determinato la nascita di una "nuova erboristeria".

L'erboristeria tradizionale era prerogativa delle casalinghe. Esse coltivavano spezie ed erbe medicinali nei loro orti o le raccoglievano allo stato selvaggio. Le usavano fresche o le conservavano seccandole; oppure estraevano le sostanze mettendole in infusione in vino o grappa. Preparazioni galeniche sofisticate venivano preparate da persone specializzate o farmacisti. I loro fornitori erano erboristi che per lo più raccoglievano erbe allo stato selvatico.

L' Erboristeria moderna nel corso dell'industrializzazione sociale, è stata modernizzata. La raccolta selvatica d'un tempo è stata sostituita da coltivazioni agricole specializzate in erbe e medicinali. Fornivano e forniscono i loro prodotti alle industrie alimentari, cosmetiche, erboristiche e farmaceutiche. L'industria li elabora in: integratori alimentari, prodotti salutistici, cosmetici, prodotti erboristici e fitoterapici, farmaci.

La fitoterapia era ed è, da sempre, una forma terapeutica. È adottata da medici dotti, naturopati, terapisti alternativi e complementari, guaritori e da persone senza formazione medica. Prodotti industrialmente fabbricati sono reperibili in ogni farmacia, naturalmente dall'erborista e certi persino nei supermercati. La Fitoterapia è la disciplina medica che si serve delle piante e dei loro derivati per scopi medico-terapeutici. Tanti farmaci (si stima ca. 1/3, con tendenza all' aumento) si basano originalmente su sostanze sintetizzate da piante e non in laboratorio.

Nella medicina popolare i rimedi fitoterapici sono il rimedio. Il tesoro di ricette è immenso. La raccolta di piante medicinali selvatiche richiede anzitutto precise conoscenze botaniche ed ecologiche. Non ci vuole una formazione ampia riguardo la conoscenza di molte piante”.

La coltivazione di piante officinali, peraltro non è preclusa nemmeno con le norme vigenti, ma non è possibile, senza un controllo di un erborista procedere al confezionamento in taglio tisana in azienda agricola.

Obiettivo di questo articolo – che si ispira ad analoga esperienza sperimentata con successo nella vicina provincia di Bolzano – è proprio quello di ovviare con opportune norme regolamentari ed adeguata formazione professionale a questo ostacolo. È infatti evidente che la coltivazione di poche varietà di erbe, la cui coltura rientra nella tradizione secolare locale, non comporta la necessità di conoscenze erboristiche di livello universitario e così dicasi per il confezionamento. Peraltro, proprio per assicurare la massima sicurezza, il regolamento di attuazione imporrà ogni prescrizione utile ad evitare rischi per il produttore ed il consumatore.

Poiché diversi agricoltori locali hanno già frequentato in questi ultimi anni specifici corsi di formazione professionale promossi dalla vicina Provincia di Bolzano, ove questa pratica colturale è stata positivamente sperimentata e normata, si è ritenuto ragionevole ritenere validi i corsi di aggiornamento professionale frequentati in tale contesto, rendendo così possibile un rapido avvio di questa nuova attività.

Sì è posto il problema di una razionale collocazione di questa norma, composta di un unico articolo, nell'ambito delle molte leggi vigenti in materia di agricoltura. È parso logico inserirla nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente modificati) poiché pur trattandosi di una legge di incentivi e sostegni finanziari all'agricoltura, comprende anche disposizioni sostanziali in particolare riferite all'agricoltura biologica, che, in qualche misura, sono attinenti alla materia in questione. In ogni caso tale soluzione appare più ragionevole rispetto all'approvazione di una micro-legge, soluzione sconsigliata dalle norme e dagli indirizzi sulla legistica. Peraltro in sede di ulteriore esame potranno essere valutate eventuali più opportune collocazioni.

L’articolo 1 afferma che la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, disciplina con regolamento la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, il confezionamento e il commercio delle piante officinali. Per esercitare queste attività l’agricoltore produttore diretto, singolo o associato, dev’essere in possesso di un attestato di frequenza a un corso di qualificazione professionale. Sono considerati validi gli attestati di frequenza a corsi aventi analoghe caratteristiche organizzati dalla Provincia di Bolzano. L’articolo si occupa anche delle sanzioni previste per le violazioni del regolamento, delle competenze dei sindaci e della tutela dell’igiene e dell’incolumità pubblica.

cons. Roberto Bombarda

 


Disegno di legge

Art. 1

1. Dopo l'articolo 43 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente modificati), è inserito il seguente:

“Art. 43 ter
Coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali

1. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente la Provincia disciplina con regolamento la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli propri da parte degli agricoltori produttori diretti, singoli o associati, nonché la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio delle piante officinali. Il regolamento comprende le disposizioni necessarie a tutelare la sanità e l'igiene pubblica.

2. Per produrre, trasformare, controllare e vendere al pubblico erbe officinali l'agricoltore dev'essere in possesso di un attestato di frequenza a un corso di qualificazione professionale. Il corso di qualificazione professionale per coltivatori di piante officinali è organizzato dalla Provincia con le modalità stabilite dal regolamento. Sono considerati validi, ai fini di questo comma, gli attestati di frequenza a corsi aventi analoghe caratteristiche organizzati dalla Provincia di Bolzano o da altre regioni.

3. In caso di violazioni del regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

4. In caso di violazione reiterata il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione dell'attività di produzione, trasformazione e vendita al pubblico per un periodo compreso fra sei mesi e un anno. Se successivamente viene accertata un'altra violazione della stessa specie o la reiterazione è specifica il sindaco vieta la prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore ai dieci anni.

5. Se dal fatto deriva pericolo per l'igiene e la sanità pubblica il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell'attività.

6. Per le violazioni riguardanti l'igiene nella produzione e nel commercio dei prodotti alimentari nonché la loro etichettatura si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia.”

 

     

Roberto Bombarda

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